(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 17 gennaio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine a uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine stesse, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio), e successive modifiche e integrazioni. 2. La Regione promuove la diffusione della cultura del salvamento attraverso una corretta informazione delle tecniche di salvamento anche mediante la formazione degli utenti, del personale e dei titolari di impianti. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, la Regione si avvale della collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale e delle associazioni ed enti operanti nel settore.