(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 17 gennaio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione Friuli-Venezia Giulia contribuisce alla tutela  della
salute e della sicurezza dei bagnanti e del  personale  addetto  alla
gestione delle piscine a uso natatorio, mediante la  definizione  dei
requisiti per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle  piscine
stesse, nel rispetto delle  vigenti  norme  tecniche  e  dell'accordo
Stato-Regioni 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della  salute,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  sugli  aspetti
igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la  vigilanza
delle  piscine  a  uso   natatorio),   e   successive   modifiche   e
integrazioni. 
  2. La Regione promuove la diffusione della cultura  del  salvamento
attraverso una corretta informazione  delle  tecniche  di  salvamento
anche mediante la  formazione  degli  utenti,  del  personale  e  dei
titolari di impianti. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, la Regione si  avvale  della
collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale e delle associazioni
ed enti operanti nel settore.